Maura Tomasi

http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3444.18PDL0171770.pdf

https://www.brocardi.it/costituzione/parte-ii/titolo-i/sezione-ii/art78.html

Le Camere deliberano lo stato di guerra (1) e conferiscono al Governo i poteri necessari [11, 87] (2).

 

Nella premessa della proposta di modifica si legge:

La situazione dal punto di vista giuridico è rimasta molto delicata e necessita di un alto grado di tecnicismo giuridico che mal si concilia con la doverosa chiarezza e immediatezza nei confronti della cittadinanza in tali circostanze: il ricorso ai decreti-legge, a partire da quello del 25 marzo
2020, n. 19, che tutt’oggi, dopo quasi due anni, ancora costituisce l’impianto del regime sanzionatorio, ha, legittimamente, dato adito alla tesi per cui esisterebbe un diritto
dell’epidemia, robustamente legificato attraverso l’emanazione, e la successiva conversione, di decreti-legge certamente più tipici, e naturalmente successivi, rispetto al codice della protezione civile.
È evidente come tutto questo ponga un problema di chiarezza e rapporto tra le due fonti, entrambe di rango primario, che coinvolge anche il tema dell’applicabilità o meno del criterio di specialità.
Anche per tale ragione la presente proposta di legge costituzionale migliorerebbe la gestione normativa dello stato di emergenza nazionale, atteso che, ad oggi, nella Costituzione è prevista esclusivamente l’eventualità della deliberazione e della successiva dichiarazione dello stato di guerra, i cui confini di attuazione, da un punto di vista normativo, non sono, peraltro, chiari

e quindi le modifiche:

 

Art. 1.
1. All’articolo 78 della Costituzione sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: « Le Camere, con deliberazione adottata
a maggioranza dei due terzi dei presenti,
confermano, entro cinque giorni, lo stato di
emergenza nazionale dichiarato dal Governo con decreto adottato ai sensi dell’articolo 77, secondo comma.
La disciplina dello stato di emergenza
nazionale è stabilita con legge approvata a
maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi
definiti con legge costituzionale ». Art. 2.
1. La legge di cui all’articolo 78, terzo
comma, della Costituzione, introdotto dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina:
a) i presupposti e le modalità di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale;
b) la conferma e la durata dello stato
di emergenza nazionale e le eventuali proroghe;
c) le procedure di contestazione.

COMMENTO

L’operazione di modifica costituzionale è un passaggio molto delicato che richiede la massima cautela. Arrivare a “specializzare” la Costituzione è probabilmente anomalo.

Nelle intenzioni dei Costituenti era ben chiaro che uno stato di emergenza è solo per fatti realmente gravi, ovvero una guerra. Qui è l’inganno alla popolazione, che auspico sia dovuto a disattenzione. Una guerra, è un fatto reale con distruzione e lutti, innegabili, mentre nella gestione “panghemia” i numeri della distruzione non esistono (fonte ISTAT, nascite e decessi). La proponente si “piega” alla volontà di un Palamento che potrebbe, in preda a chissà quale panico, invocare lo stato di emergenza.

Nello stesso tempo questa operazione è subdola, perchè pur ammantata di buone intenzioni ( “migliorerebbe la gestione normativa dello stato di emergenza nazionale…”    ) riduce il Popolo a obbediente gregge anziche come vero Sovrano.

Come operatore del diritto (l’esponente è avvocato) ci si sarebbe aspettati una posizione di obiettiva distanza dai varii provvedimenti (decreti-legge) che hanno “ammalorato” il rapporto con una fetta di cittadini. Per esempio perchè non è stata indetta una campagna di informazione per far addebitare, in maniera precisa, il costo inutile dei banchi a rotelle? Si tratta, questo, di un fatto concreto che evidenzia un pressapochismo inaudito a cui un parlamentare dovrebbe porre argine. E invece nulla.