Gianpiero D’Alia

www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&leg=16&id=392701&idoggetto=413875

 

Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell’interno, in seguito a comunicazione dell’autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l’interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.

COMMENTO

La norma è particolarmente insidiosa in quanto tende a bloccare qualsiasi manifestazione di dissenso anche nell’ambito ristretto o intimo. Infatti in precedenza aveva rilevanza la diffusione a mezzo stampa o di pubblico indirizzo. Grave è la frase ” …e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia… ”   in pratica  censura preventiva. Ne avevamo proprio bisogno.